Statuto

Scarica lo Statuto in versione PDF (Download)

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA

ARTICOLO 1
Costituzione
La Città di Ivrea costituisce la Fondazione denominata “FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA”, di seguito “Fondazione”.

ARTICOLO 2
Natura
  1. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato. La Città di Ivrea dichiara che per la costituita Fondazione verrà richiesta l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche alle competenti Autorità, secondo quanto previsto nel D.P.R. 10 febbraio 2000 numero 361.
  2. La Fondazione opera esclusivamente nell’ambito della Regione Piemonte.

ARTICOLO 3
Sede
  1. La Fondazione ha sede legale in Ivrea presso il Palazzo del Comune, Piazza Vittorio Emanuele II°, n. 1 e potrà disporre dell’Antico Palazzo della Credenza per l’espletamento delle attività legate alla organizzazione della manifestazione del Carnevale della Città di Ivrea.
  2. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di Ivrea non costituisce modifica statutaria.

ARTICOLO 4
Scopo
  1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo criteri di obiettiva economicità.
  2. La Fondazione agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.
  3. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse pubblico svolgendo la sua attività e destinando le risorse disponibili per la promozione, il sostegno e la realizzazione della manifestazione del Carnevale della Città di Ivrea – riconosciuto come manifestazione italiana rilevanza internazionale, come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.09.1956 (foglio n. 02999/894 di prot.) – il tutto nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono il Carnevale di Ivrea così come indicato nel “Cerimoniale dello Storico Carnevale di Ivrea”.
  4. La Fondazione collabora con la Città di Ivrea, alla quale la manifestazione appartiene, nella tutela di identità, specificità, storicità, denominazioni, simboli, segni distintivi, cerimonie, bandiere, stemmi, pubblicazioni, cerimoniale e note di regia, colori, costumi, divise, inni, musiche e altre espressioni musicali e quant’altro caratterizzi e appartenga alla festa civica.
  5. In tal senso potranno essere adottate tutte le forme legali di tutela compresa quelle relative ai diritti della personalità e quelle previste dagli articoli 8 – 19 del Dlgs n. 30 del 10.02.2005.
  6. La Fondazione promuove inoltre tutte quelle innovazioni utili ad elevare i contenuti culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale della manifestazione.
  7. Progetta e coordina attività e iniziative anche al di fuori delle giornate del carnevale o di quelle immediatamente contigue per costituirsi come permanente e concreto punto di riferimento delle attività e delle iniziative che abbiano come tema aspetti attinenti alle singole peculiarità della Manifestazione, favorendo scambi con analoghe istituzioni nazionali ed europee.
  8. La Fondazione può precisare con regolamento interno le modalità di perseguimento degli scopi statutari, in particolare disciplinando forme di programmazione pluriennale.
  9. Per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come collaborare con altri soggetti.
  10. La Fondazione può compiere ogni tipo di operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle Leggi, tempo per tempo vigenti e dal presente Statuto, strumentale e/o connessa e/o utile al conseguimento degli scopi istituzionali.
  11. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, congressi, incontri, mostre, manifestazioni, ovvero promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui;
    • organizzare conferenze, corsi, seminari, curare la costituzione e la conservazione di archivi, curare le pubblicazioni sui risultati di studi, ricerche e della sua attività, istituire o sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni;
    • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
    • amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locataria, comodataria od a qualsiasi altro titolo posseduti;
    • partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; eventualmente anche concorrendo, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti;
    • partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, rivolte al perseguimento degli scopi istituzionali, direttamente o indirettamente, sempre in via accessoria e strumentale;
    • svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 5
Socio Fondatore
Il fondatore è la Città di Ivrea.

ARTICOLO 6
Soci Sostenitori
  1. Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori i soggetti pubblici e privati che successivamente alla costituzione aderiscano alla Fondazione, con atto di accettazione motivato del Consiglio di Amministrazione, condividendone le finalità e contribuendo agli scopi della Fondazione con un versamento in denaro ovvero con un’attività professionale di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
  2. Il contributo annuale dei Soci Sostenitori, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione indicato nella sua prima consistenza nell’atto costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante, costituito dai conferimenti in denaro, valori mobiliari, beni mobili o immobili, o altre utilità atti a garantire il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi altro titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  • dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 8
Fondo di Gestione
  1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
    • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo che i medesimi siano destinati ad integrare il patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
    • da eventuali donazioni che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
    • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli Enti territoriali, dagli Enti Locali o da altri Enti Pubblici e da privati, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
    • dai contributi del Fondatore e dei Soci Sostenitori, salvo che i medesimi siano destinati ad integrare il patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
    • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
  2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 9
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Revisore dei Conti;
  • il Comitato delle Componenti del Carnevale
  • il Comitato dei Sostenitori.

ARTICOLO 10
Consiglio di Amministrazione
  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti, inclusi Presidente e Vice Presidente, ed in particolare:

    a) dal Presidente, nominato dal Sindaco pro tempore della Città, tra persone che si siano distinte per capacità organizzative ovvero per conoscenza degli aspetti della Manifestazione e individuate, in applicazione dell’art. 50 commi 8 e 9 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

    b) da quattro consiglieri nominati dal Sindaco della Città di Ivrea tra persone che si siano distinte per capacità organizzative ovvero per conoscenza degli aspetti della Manifestazione e individuate come segue:

    • due all’interno di una rosa di otto persone proposta dal Comitato delle Componenti del Carnevale di Ivrea
    • due all’interno di una rosa di cinque persone proposta dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari
  2. I Consiglieri di cui al precedente punto b) restano in carica per 3 anni e sono rinominabili una sola volta, consecutivamente alla precedente. Alla scadenza del mandato, gli stessi mantengono il proprio incarico in regime di prorogatio sino al momento di emanazione del decreto del Sindaco di nomina dei nuovi Consiglieri, unitamente alla loro accettazione. Il nominativo dei membri del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene indicato nell’Atto Costitutivo.
  3. Qualora nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione si realizzassero situazioni comportanti gravi violazioni degli oneri ed obblighi dei componenti del Consiglio, questi ultimi potranno essere revocati dall’Autorità riconoscente e vigilante in ogni momento, previa eventuale segnalazione del comportamento in questione da parte del Sindaco del Comune di Ivrea, nel caso in cui le gravi violazioni si riferiscano ai Consiglieri di cui al precedente punto b).
  4. Nel caso di revoca, morte o rinuncia di uno dei Consiglieri di cui al punto b), il Sindaco procede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
  5. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al momento di nomina del sostituto, unitamente alla sua accettazione.
  6. Negli altri casi, e nelle more della sostituzione da parte del Sindaco, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare regolarmente ed il Consigliere venuto a mancare non si computerà ai fini della determinazione dei quorum deliberativi. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
  7. La data di convocazione del primo Consiglio di Amministrazione viene individuata nell’atto costitutivo.
  8. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:
    • approvare i programmi annuali di attività ed i bilanci di previsione e consuntivo della Fondazione;
    • predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Il bilancio di previsione comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce; l’esercizio finanziario decorre dal 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno;
    • fissare il contributo annuale minimo in denaro dei Soci Sostenitori;
    • deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, nonché all’acquisto ed all’alienazione di beni mobili e immobili;
    • predisporre ed approvare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione analitica da trasmettere al Comune di Ivrea in cui si illustri l’attività svolta;
    • predisporre ed approvare i piani di lavoro della Fondazione;
    • deliberare i regolamenti;
    • deliberare sulle domande dei soggetti che aspirino a diventare Soci Sostenitori successivamente alla costituzione della Fondazione;
    • deliberare sull’esclusione dei Soci Sostenitori;
    • deliberare sulla eventuale modificazione della composizione dell’Albo delle Componenti;
    • deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati, italiani o stranieri;
    • deliberare l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e regolarne l’organizzazione e il funzionamento;
    • nominare il Revisore dei Conti;
    • nominare, per la realizzazione della manifestazione, il responsabile organizzativo, il responsabile storico-artistico ed il responsabile della comunicazione e dell’immagine, definendone i ruoli e le responsabilità. Questi Responsabili saranno scelti tra persone estranee al Consiglio stesso e sulla base di comprovata competenza organizzativa e gestionale della Manifestazione nonchè della conoscenza delle tematiche attinenti l’incarico. Le nomine sono rinnovabili di anno in anno. Per tali ruoli possono essere previsti eventuali rimborsi di spese sostenute per attività necessarie alla realizzazione della manifestazione, corrisposti dietro presentazione di documentazione;
    • assumere e/o licenziare il personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
    • istituire ed ordinare gli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Ivrea;
    • nominare, fra i propri membri di cui al punto b) del presente articolo il Vice Presidente della Fondazione;
    • deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Vice Presidente in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
    • approvare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione per il conseguimento dei fini di cui all’Articolo 4;
    • determinare gli eventuali compensi del Revisore dei Conti;
    • svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto
  9. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Consiglieri, determinando i limiti della delega, e può nominare procuratori speciali per singoli atti o serie di atti determinati.
  10. Il Consiglio ha potestà di regolamentare le modalità di svolgimento delle proprie attività e del proprio funzionamento.
  11. I membri del Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti.

ARTICOLO 11
Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione
  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede. Deve inoltre essere convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, con lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a dare certezza di avvenuta ricezione, indirizzata al Presidente.
  2. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, con almeno otto giorni di preavviso, spedita a tutti i membri del Consiglio, al Rappresentante del Comitato dei Soci Sostenitori ed al Revisore dei Conti; ovvero anche con tre giorni di preavviso in caso di motivata urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a dare certezza di avvenuta ricezione,
  3. L’avviso di convocazione deve contenere, oltre all’ordine del giorno della seduta, l’ora e il luogo, che può essere diverso dalla sede legale purchè nel territorio della Regione Piemonte. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché a non meno di un’ora di distanza da questa.
  4. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, quando il presente Statuto non richiede maggioranze qualificate; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  5. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da conservarsi presso la sede della Fondazione.
  6. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
  7. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’Articolo 10 del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l’espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.
  8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di partecipare, con funzioni esclusivamente consultive, il Rappresentante del Comitato dei Sostenitori.

ARTICOLO 12
Il Presidente
  1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco pro tempore della Città, tra persone che si siano distinte per capacità organizzative ovvero per conoscenza degli aspetti della Manifestazione individuate in applicazione dell’art. 50 commi 8 e 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000.
  2. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, lo convoca e lo presiede. Egli nomina, per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, un Segretario, che redige il verbale sotto le sue direttive e lo sottoscrive. Il Segretario può essere scelto liberamente anche fra soggetti estranei alla Fondazione.
  3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando gli avvocati. Egli esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
  4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, tranne nei casi in cui, per l’approvazione di una deliberazione, il voto del Presidente è determinante a norma dello Statuto.
  5. Il Presidente dura in carica 3 anni, salvo decadenza per effetto della cessazione del mandato del Sindaco pro tempore del Comune di Ivrea, ed è rinominabile una sola volta consecutivamente alla precedente, a prescindere dalla durata di ogni singolo mandato .
  6. Il Presidente può essere in ogni tempo revocato, per giustificato motivo, dal Sindaco pro tempore del Comune di Ivrea.
  7. Nel caso di revoca, morte o rinuncia il Sindaco procede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
  8. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al momento di nomina del sostituto, unitamente alla sua accettazione.

ARTICOLO 13
Il Vice Presidente
  1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri di cui all’Articolo 10 comma 1 punto b). La carica ha la durata di tre anni e può essere attribuita allo stesso Consigliere per non più di due mandati consecutivi, salvo il limite di decadenza del mandato da consigliere.
  2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Vice Presidente propone al Consiglio di Amministrazione i progetti dei programmi annuali di attività e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; predispone, inoltre, gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Sovrintende allo svolgimento dei programmi annuali di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione e ne cura l’attuazione.

ARTICOLO 14
Il Comitato delle Componenti del Carnevale
  1. Il Comitato delle Componenti del Carnevale è organo di supporto dell’opera del Consiglio di Amministrazione, con potere consultivo sulle deliberazioni relative agli aspetti organizzativi della Manifestazione.
  2. Il Comitato, istituito e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, è composto dai delegati delle Componenti del Carnevale inserite nell’apposito Albo ufficiale.
  3. Il Comitato rimane in carica per tre anni. I delegati sono sempre rieleggibili e possono essere sostituiti dalla Componente che li ha delegati.
  4. Il primo albo ufficiale riconosciuto conta le seguenti Componenti:
    • Gruppo Alfieri
    • Pifferi e tamburi
    • Circolo Ufficiali e Stato Maggiore
    • Scorta della Mugnaia
    • Credendari / Scorta del Podestà
    • Associazione Aranceri a piedi
    • Albo dei Carri da Getto
    • Albo delle Fagiolate
    • Comitato della Croazia Polenta e Merluzzo
    • Asociazioni Universitarie ( AUC / S.O.A.S )
    • Amis ad Piassa d’la Granaja
    • Associazione Museo del Carnevale
    • Citoyens de la Ville d’Ivrée
    • Ordine della Mugnaia
  5. Ogni Componente individua un delegato ad eccezione dell’Associazione Aranceri a piedi che indica tre delegati.
  6. Il Comitato delle Componenti del Carnevale esprime, sul programma della manifestazione, parere consultivo, non obbligatorio e non vincolante a richiesta del Consiglio di Amministrazione.
  7. Spetta inoltre al Comitato delle Componenti formulare un elenco di otto persone in possesso di adeguata conoscenza della manifestazione, candidati alla carica di consigliere d’amministrazione da sottoporre alla valutazione del Sindaco della Città di Ivrea, per la nomina di due di essi nel Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15
Il Revisore dei Conti
  1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Alla carica possono essere eletti solo soggetti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti. La sopravvenuta cancellazione dall’Albo del soggetto nominato, a qualunque causa dovuta, comporta l’automatica decadenza dalla carica di Revisore dei Conti della Fondazione.
  3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  4. Il Revisore dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Revisore dei Conti vigila e provvede al riscontro sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Vigila altresì sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonchè sull’adeguatezza dell’organizzazione.
  6. L’attività del revisore dei conti è preferibilmente a titolo gratuito.

ARTICOLO 16
Il Comitato dei Sostenitori
  1. Il Comitato dei Sostenitori è composto dai Soci Sostenitori della Fondazione e si costituisce non appena e fintanto che vi siano almeno due Sostenitori.
  2. Il Comitato formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.
  3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci, e delibera a maggioranza degli intervenuti.
  4. Le sedute del Comitato sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
  5. Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata A/R, da recapitarsi a ciascun Sostenitore almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.
  6. L’avviso di convocazione deve contenere, oltre all’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché a non meno di un’ora di distanza da questa.
  7. Ciascun membro ha facoltà di delega.
  8. Il Comitato nomina a maggioranza degli intervenuti il proprio Presidente ed un Segretario.
  9. Il Comitato è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto a un voto.
  10. Delle adunanze del Comitato è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato stesso e dal Segretario da conservarsi presso la sede della Fondazione.
  11. Il Comitato nomina un Rappresentante, il quale lo rappresenta nei rapporti con gli altri organi della Fondazione e/o con soggetti esterni e ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  12. Il Rappresentante resta in carica per un anno e può essere rieletto. Alla scadenza del mandato, il Rappresentante mantiene il proprio incarico in regime di prorogatio sino al momento in cui non venga nominato il successore.
  13. Il Rappresentante può essere revocato per gravi motivi con delibera del Comitato; la delibera deve contenere l’indicazione di un sostituto. Nel caso questa mancasse, la revoca si avrà per non effettuata. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Rappresentante sostituito.
  14. Nel caso si rendesse necessario sostituire il Rappresentante per morte, rinuncia, o per qualsiasi altra ragione, il Comitato potrà indicare un sostituto con le stesse modalità previste per la nomina. Nel caso di rinuncia, essa non avrà effetto sino al momento in cui non venga nominato un sostituto. Il sostituto resta in carica sino al termine di scadenza del mandato del Rappresentante sostituito.
  15. Nel caso in cui la Fondazione si trovi ad avere un unico Sostenitore, tutte le funzioni attribuite dai precedenti commi al Comitato dei Sostenitori sono conferite a tale unico Sostenitore, il quale svolge altresì il ruolo attribuito dal presente Statuto al Rappresentante del Comitato.

ARTICOLO 17
Esercizio Finanziario
  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
  2. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva entro il 30 giugno il bilancio economico di previsione ed entro il 30 settembre il bilancio consuntivo, previa acquisizione, in entrambi i casi, della Relazione del Revisore dei Conti. Tale Relazione, unitamente alla Relazione sull’andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, viene allegata ai bilanci.
  3. Il Consiglio di Amministrazione avrà cura di inviare tempestivamente al Fondatore ed al rappresentante del Comitato dei Sostenitori copia del del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, entrambi accompagnati dalla Relazione sull’andamento della gestione sociale effettuata dal Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti.
  4. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato ed alle relative Relazioni, dovrà essere depositata nei casi di legge.
  5. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre obbligazioni nei limiti del bilancio approvato.
  6. Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento e l’incremento delle attività della Fondazione.
  7. È vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 18
Scioglimento ed Estinzione
  1. La Fondazione ha la durata di anni trenta a partire dalla data dell’atto costitutivo, salvo proroghe decise dal Fondatore.
  2. L’esaurimento dello scopo, la sopravvenuta impossibilità o la scarsa utilità dello stesso, nonchè l’insufficienza del patrimonio, costituiscono causa di estinzione della Fondazione. In tali casi, pertanto, non è ammessa la trasformazione di cui al secondo comma, art. 28 del C.C.
  3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti del Comune di Ivrea sarà devoluta al Comune stesso, mentre il resto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
  4. Nel caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, che possono essere scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

ARTICOLO 19
Esclusione e Recesso
  1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l’esclusione dei Sostenitori per gravi motivi, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
    • inadempimento o morosità reiterata dell’obbligo assunto di effettuare i conferimenti e le contribuzioni previste dal presente Statuto;
    • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.
  2. Nel caso di Enti pubblici l’esclusione ha luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta.
  3. Nel caso di persone giuridiche private l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
    • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
    • apertura di procedura di liquidazione;
    • fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
  4. Il Sostenitore escluso è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione, nonché a versare le elargizioni o contributi ed a consegnare ogni altro bene mobile o immobile che abbia già deliberato, nel corso dell’anno, di destinare alla Fondazione stessa.
  5. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle prestazioni assunte. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto con raccomandata A/R al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell’esercizio finanziario in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso; diversamente, il recesso avrà efficacia con lo scadere dell’esercizio finanziario successivo.
  6. Il recesso è in ogni caso subordinato al versamento delle elargizioni o contributi o alla consegna di ogni altro bene mobile o immobile che il recedente abbia già deliberato di destinare alla Fondazione stessa.
  7. I Sostenitori che recedono o vengono esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Fondazione, neppure in caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione stessa. .

ARTICOLO 20
Controversie
Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

ARTICOLO 21
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.

  Sito realizzato con il supporto di  ICAS spa